Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto incompatibili con l’art. 8 della Convenzione le modalità di conservazione di campioni e dati previste dal National DNA Database del Regno Unito, istituito nel 1995. In S. & Marper v. Uk (4 dicembre 2008) la Corte, infatti, ha condannato lo stato inglese poiché la legislazione che ammette la conservazione illimitata di dati anche di cittadini innocenti (Section 64 del Police and Criminal Evidence Act, così come modificato dal Criminal Justice and Police Act del 2001), avrebbe leso il diritto alla vita privata dei ricorrenti, comportando il superamento del margine di apprezzamento statale ammesso.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che la mancata previsione, da parte dell'Irlanda, dell'aborto per ragioni di salute o benessere della donna non costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU poiché, in assenza di consenso politico e scientifico fra gli Stati quanto all'inizio della vita, tale decisione rientra nel margine d'apprezzamento statale, la cui ampiezza è inversamente proporzionale rispetto al livello di consenso; costituisce una violazione degli obblighi positivi dello Stato ex art. 8 la mancata attuazione legislativa dell'art. 40 Cost. irlandese, il quale, nel riconoscere il diritto alla vita del nascituro, richiede che vengano fornite informazioni sui servizi disponibili, al fine di tutelare l'eguale diritto della madre.
La Corte di Strasburgo ha stabilito che la Lettonia ha violato l’art. 8 Cedu, nel suo profilo procedurale, a causa della mancata garanzia di una tutela effettiva del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare dinanzi alle Corti interne.
La Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell’articolo 8 CEDU da parte della Francia per aver subordinato la rettificazione del genere anagrafico al requisito della irreversibilità della trasformazione delle apparenze, inteso come raggiungimento di una condizione di sterilità derivante da intervento chirurgico o trattamento medico.
La Corte EDU ha condannato la Russia per violazione dell’art. 2 CEDU, in quanto le gravi mancanze delle autorità statali nel gestire le indagini successive alla morte di una donna hanno determinato l’impossibilità di accertare se vi fosse responsabilità del personale sanitario che aveva in cura la paziente.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato all'unanimità che la decisione dei giudici interni di sciogliere la Comunità dei testimoni di Geova di Mosca, perché contraria alle disposizioni legislative sulle associazioni religiose, costituisce una violazione dell'art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Viene inoltre rilevata la violazione dell'art 11 CEDU (libertà di riunione e di associazione) con riguardo al rifiuto delle autorità russe di effettuare la registrazione dello statuto della Comunità.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non rappresenti violazione dell’art. 8 CEDU il rigetto da parte delle autorità nazionali di una domanda giudiziale volta ad ottenere l’esecuzione di una decisione che autorizzava la somministrazione di un trattamento medico in relazione al quale erano poi sorti dubbi di scientificità.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accolto i ricorsi presentati nel 2013 e nel 2015 da 182 cittadini, i quali accusavano lo Stato Italiano di non aver adottato le misure legislative necessarie per preservare la loro salute e l'ambiente, e di non aver fornito sufficienti informazioni sull’inquinamento causato dall’ILVA e sui correlati rischi per la salute.
La seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato all'unanimità che il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto imposto alle coppie portatrici di malattie geneticamernte trasmissibili dalla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita contrasta con l'articolo 8 della CEDU.